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venerdì, aprile 07, 2006

 

Crocefissi nelle aule dei tribunali: TAR delle Marche rifiuta di pronunciarsi

Crocefissi nelle aule dei tribunali: il TAR delle Marche si rifiuta
di pronunciarsi sul ricorso proposto dal magistrato di Camerino Luigi Tosti
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Ancona - Con sentenza n. 94 del 22 marzo scorso il TAR delle Marche ha dichiarato che la competenza a decidere sulla legittimità dell'esposizione dei crocefissi nelle aule di giustizia appartiene al "Giudice ordinario" e, pertanto, ha dichiarato "inammissibile" il ricorso presentato dal magistrato di Camerino. Questo il commento di Luigi Tosti: "Con questa non-decisione il TAR delle Marche ha sbalordito anche l'Avvocatura dello Stato che difende il Ministro di Giustizia, la quale non aveva in realtà avanzato alcun dubbio sulla giurisdizione del TAR, dal momento che gli artt. 3 e 63 del D.lgs. n. 165/2001 devolvono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause di pubblico impiego che riguardano i magistrati. Ma veniano ai fatti. Col mio ricorso ho sostenuto quello che la Cassazione penale ha peraltro già espressamente affermato nella sentenza n. 439/2000, e cioè che la circolare del Ministro Rocco del 1926 deve ritenersi tacitamente abrogata, ex art. 15 preleggi, perché incompatibile col principio di laicità delineato dalla Costituzione repubblicana, che si fonda sull'eguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini e di tutte le religioni. L'Avvocatura di Stato si è costituita negando che fosse intervenuta questa tacita abrogazione. Il compito del TAR, dunque, era soltanto quello di stabilire se la circolare Rocco fosse o meno ancora in vigore. Il TAR ha però preferito "lavarsene le mani", affermando innanzitutto che non posso pretendere che il Ministro di Giustizia rimuova i crocifissi da tutte le aule giudiziarie, bensì soltanto da quelle del Tribunale di Camerino. Secondo il TAR delle Marche, infatti, la tacita abrogazione della circolare Rocco non potrebbe avere effetti generali, bensì "limitati" al... Tribunale di Camerino! Ciò significa, in altri termini, che, se decidessi di trasferirmi in altra sede o se venissi applicato in qualche altro tribunale o corte d'appello, dovrei iniziare altrettante infinite cause contro il Ministro di Giustizia per chiedere la rimozione dei crocifissi da queste... "nuove" sedi! E' come se un ebreo o un "negro" impugnassero le disposizioni che li obbligano a vivere nei ghetti o che vietano loro di salire sui treni e i giudici, dopo aver accertato che quelle disposizioni sono illegittime, limitassero l'accoglimento delle loro domande... al solo Comune di residenza o al solo treno utilizzato!!! Una follia. Ma il TAR marchigiano non si è fermato qui. Per evitare di pronunciarsi sul merito del mio ricorso ha visto bene di affermare che il suo "difetto di giurisdizione" sussiste anche per i crocifissi appesi nelle aule del Tribunale di Camerino. E per giustificare questo suo rifiuto ha addirittura "disapplicato" gli artt. 3 e 63 della legge n. 165/2001 richiamando le motivazioni di una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 204/2004) che però riguarda tutt'altre norme, "dimenticandosi" (si fa per dire) di considerare che ai giudici è vietato "disapplicare" le norme di legge che ritengano incostituzionali: in questi casi, infatti, essi possono soltanto rimettere la questione alla Corte Costituzionale. Le prospettive future? "Grazie" a questa pronuncia sarò costretto a ricorrere al Consiglio di Stato, con la sola prospettiva di una sentenza di annullamento che rinvierà nuovamente la causa al TAR delle Marche. Se poi dovessi adire il giudice ordinario, come "consigliatomi" dal TAR marchigiano, quest'ultimo declinerebbe sicuramente la propria giurisdizione costringendomi, a quel punto, ad adire la Corte di Cassazione per dirimere il conflitto negativo di giurisdizione. Nella migliore delle ipotesi dovranno passare perlomeno 20-30 anni prima che un qualche giudice decida questo banale quesito: la circolare fascista del 1926 è compatibile con la Costituzione?.
In estrema sintesi: "Voglia di decidere saltami addosso, decidi tu che io non posso!"
Un'unica nota positiva: il TAR delle Marche, accogliendo la mia tesi, ha affermato che la questione dei crocifissi negli uffici pubblici involge diritti soggettivi assoluti e, quindi, non ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo. Questo significa che l'ordinanza del giudice Mario Montanaro, che ha suscitato le ire del Papa, di Sua Eminenza Ruini, del Capo dello Stato, e via dicendo, era in realtà perfettamente giusta e che, invece, è del tutto sbagliata l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila che l'ha poi annullata, come sono del tutto sbagliate le sentenze del TAR del Veneto e del Consiglio di Stato che, dopo aver ritenuto la loro giurisdizione, hanno affermato che il crocifisso è un simbolo laico."
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Luigi Tosti
Tel. 0541789323 - mobile 3384130312 -
tosti.luigi@alice.it
Via Bastioni Orientali 38 Rimini
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Nella foto, il giudice Luigi Tosti

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